Il nuovo testo di legge " DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA', PER IL DIRITTO ALLA CURA E ALLA FORMAZIONE E PER IL COORDINAMENTO DEI TEMPI DELLE CITTA' " integra e modifica le precedenti disposizioni in modo piuttosto complesso. Per facilitare le cose, analizzeremo solo cosa cambia nel mondo dei naviganti. L'astensione obbligatoria inizia, per le assistenti di volo, al momento della presentazione al datore di lavoro del certificato medico d'interdizione al volo per gravidanza, e si conclude al settimo mese di vita del bambino. Le novità introdotte dalla legge in questo periodo sono due: in caso di parto prematuro i giorni non goduti vengono aggiunti al periodo d'astensione obbligatoria dopo il parto, dietro presentazione del certificato del parto entro trenta giorni; del periodo d'astensione obbligatoria post-partum usufruisce il padre, con le stesse modalità, in caso di morte, infermità grave, abbandono della madre o in caso di affidamento esclusivo al padre. Rimane invece invariato ciò che riguarda l'interruzione di gravidanza spontanea o terapeutica: prima del 180° giorno (considerando il giorno del concepimento il 300° antecedente la data presunta del parto indicata nel certificato medico) il trattamento spettante è quello di malattia; dopo il 180° giorno il trattamento spettante è quello di astensione obbligatoria per tre mesi dopo l'evento. In ogni caso è necessario presentare al datore di lavoro e al SASN il certificato medico attestante il mese di gravidanza al momento dell'interruzione con l'indicazione della data presunta del parto entro 15 giorni. Ricordiamo inoltre che i mesi di pausa lavorativa per part-time vengono comunque retribuiti nel periodo di astensione obbligatoria. Per quanto riguarda le assistenti di volo, rimane in vigore la maternità come in uso in Alitalia: fino al compimento di un anno del bambino rimangono a casa con le voci fisse della busta paga, vengono scaricate le ferie residue, e partecipano al corso "rientro maternità". Grandi cambiamenti sono stati invece apportati dalla legge per quanto riguarda l'astensione facoltativa, limitata precedentemente a sei mesi nel primo anno di vita del bambino. Entro l'ottavo anno del bambino, previo preavviso di 15 giorni, entrambi i genitori possono usufruire complessivamente di 10 mesi di astensione continuativa o frazionata, per massimo sei mesi ciascuno, che diventano 11 se il padre usufruisce di un periodo superiore a tre mesi. Per esempio: se la madre usufruisce di tutti e sei i mesi, al padre rimarrebbero quattro mesi (10 mesi complessivi), e, nel caso in cui se ne avvalesse, otterrebbe un ulteriore mese. Entro il terzo anno del bambino, sei mesi di astensione complessivi tra i genitori, continuativi o frazionati, sono retribuiti al 30% delle voci fisse e variabili ad esclusione di tredicesima e quattordicesima, e coperti da contributi figurativi. I restanti mesi di astensione non sono retribuiti ma coperti da contribuzione figurativa. Anche la "malattia bambino" subisce sostanziali cambiamenti: tra 0 e 3 anni del bambino non ha limiti di durata, non viene retribuita ma ha la contribuzione figurativa; tra 3 e 8 anni ogni genitore può usufruire di massimo cinque giorni l'anno, senza retribuzione e con contribuzione ridotta. Sia i periodi di astensione che quelli di malattia vengono computati nell'anzianità di servizio, ad esclusione degli effetti relativi a ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità. Per quanto riguarda i genitori adottivi o affidatari, la legge si applica allo stesso modo; per minori di età compresa tra 6 e 12 anni il diritto all'estensione è esercitabile nei primi tre anni dall'ingresso nel nucleo familiare. Sono previsti anche congedi per eventi particolari: 3 giorni lavorativi l'anno retribuiti in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge, parente entro il 2° grado o del convivente (necessaria la certificazione anagrafica di stabile convivenza). Nei casi di grave infermità è inoltre possibile concordare col datore di lavoro diverse modalità di attuazione dell'attività lavorativa. Per gravi e documentati motivi familiari (comprese alcune patologie) è previsto un periodo di congedo continuativo o frazionato di massimo due anni che da diritto alla conservazione del posto di lavoro ma non alla retribuzione e neanche al computo dell'anzianità di servizio, né ai fini previdenziali. L'anticipo del trattamento di fine rapporto viene esteso anche alle spese da sostenere nei periodi di fruizione dei congedi, di astensione non retribuita, per la formazione e per la formazione continua. Tratteremo il tema dei congedi per la formazione in modo approfondito prossimamente. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, siamo a vostra disposizione in sede (tel. 06-51962807).
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