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Con la circolare del 17 marzo c. a., riportata interamente nel retro,  l’Ipsema “ripensa” improvvisamente alla determinazione degli importi dell’indennità di maternità.

In sostanza con questa nuova direttiva viene recepita  una legge, la cosiddetta “Visco”, che va a riallineare la base imponibile con quella previdenziale.

Il pagamento dell’indennità di maternità corrisposto dal momento dell’apertura della maternità fino al settimo mese del figlio viene calcolato sull’attività dell’ultimo mese volato, con seguenti modalità di calcolo:

  • l’importo della prima riga della busta paga viene considerato al 100%;
  • l’importo dell’indennità di volo garantita (seconda riga) viene considerato solo al 50% del suo ammontare ;
  • le altre voci variabili vengono considerate al 50% del loro ammontare;
  • le diarie vengono considerate al 50% del loro ammontare solo per la quota sottoposta a trattenuta previdenziale.

 

La somma delle voci di cui sopra verrà corrisposta dall’Ipsema all’80%, al quale verranno sottratte le tasse.

Appare chiarissimo che l’indennità calcolata con la nuova modalità subisce una notevole decurtazione.
Lo stesso trattamento economico verrà corrisposto alle lavoratrici a tempo determinato. Tale trattamento si interromperà (secondo una direttiva limitativa abbastanza recente) alla fine del contratto di lavoro.

Sono stati avviati contatti con gli enti preposti, alla luce di una opinabile e sfavorevole applicazione della legge suindicata, che pone di fatto le lavoratrici di fronte ad un atto compiuto.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e Vi terremo aggiornati sulle novità in materia.

 

Roma, 8 giugno 2006
RSA ANPAV ALITALIA

 

 

 

 

 

 

 

 
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