L’Istituto di Previdenza per il settore marittimo gestisce per conto dell’INPS l’assicurazione obbligatoria di maternità per il personale navigante dell’aviazione civile ed eroga le prestazioni disciplinate dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Adempimenti contributivi.
Le aziende sono tenute, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento, a versare i contributi di maternità ed a trasmettere, entro la stessa data, la denuncia contributiva. Il modello per la denuncia contributiva mensile è inviato alle aziende all’inizio di ciascun anno ed è disponibile anche sul sito Internet www.ipsema.gov.it nella sezione modulistica.
Il contributo mensile di maternità è pari allo 0,46 per cento da applicare sull’imponibile denunciato.
RETRIBUZIONE IMPONIBILE. Calcolo dei contributi.
A decorrere dal 1/1/1998 sono in vigore le disposizioni dettate dal D.Lgs. 2/9/1997 n. 314 per allineare la base imponibile previdenziale con quella fiscale. Il principio per cui i redditi da lavoro dipendente sono assoggettati al prelievo contributivo sulla medesima base imponibile determinata a fini fiscali comporta che, ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale, la retribuzione imponibile è individuata secondo i criteri dettati dall’art. 48 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986 n. 917. In particolare, si ribadisce alle aziende del trasporto aereo quanto previsto
dall’art. 48 del T.U.I.R., comma 6, in ordine al trattamento delle indennità di volo che costituiscono base imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Per l’applicazione delle disposizioni richiamate si fa rinvio alla circolare INPS n. 263/97 ed alla circolare IPSEMA n. 3/98.
Calcolo delle prestazioni.
Agli effetti della determinazione della base retributiva da prendere come riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di maternità, tenuto conto dell’unificazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale di cui al D.Lgs. n. 314/97, si ribadisce l’applicazione della normativa sopra citata. Si precisa che la nozione di retribuzione imponibile comprende, ancorché non corrisposti, anche i “redditi maturati” nel periodo di riferimento, in quanto “dovuti” per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale. Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro stabiliscano aumenti retributivi aventi decorrenza retroattiva, con riferimento alla retribuzione su cui è stata calcolata l’indennità erogata, sarà cura dell’azienda segnalare all’IPSEMA la retribuzione aggiornata spettante agli assistiti per il periodo preso in considerazione. Per la corretta erogazione delle prestazioni, è necessario che le aziende comunichino tempestivamente notizia degli eventi che determinano la cessazione dell’assistenza (es. interruzioni di gravidanza, rettifiche dei provvedimenti dell’Ispettorato del Lavoro). Eventuali maggiori indennità erogate indebitamente a causa dei ritardi nell’invio delle comunicazioni, saranno recuperate dall’Istituto mediante richiesta al datore di lavoro per i conseguenti adempimenti.
Modulistica per la richiesta delle prestazioni e denuncia delle retribuzioni.
Si allega alla presente circolare il nuovo modello che è stato predisposto dall’Istituto per consentire alle aziende del trasporto aereo un’esposizione omogenea dei dati informativi e retributivi, in base ai quali si provvede all’erogazione delle prestazioni economiche di maternità. Le aziende sono invitate ad utilizzare in via esclusiva tale modello, disponibile anche sul sito www.ipsema.gov.it nella sezione modulistica.
IL DIRETTORE GENERALE
Palmira Petrocelli
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