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Decreto Legislativo 151/2001
Capo VIII
LAVORO NOTTURNO

Art. 53.
Lavoro notturno
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 5, commi 1 e 2, lettere a) e b)
1. E' vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di eta' del bambino.
2. Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di eta' inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di eta' inferiore a dodici anni.
3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1977, n. 903, non sono altresi' obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

 

TESTO RISPOSTA MINISTERO DEL LAVORO A INTERPELLO

Ai sensi e per gli effetti della circolare n.49/04 si trasmette la presente risposta al fine di consentire il diretto riscontro all’interessato richiedente.

Oggetto: esonero dal lavoro notturno e affido condiviso

Con riferimento alla richiesta in oggetto, si fa presente quanto segue:
In tema di limitazione al lavoro notturno l’art. 53 comma 2 lett. B) del D.Lgs 151/2001 attribuisce il diritto di rifiutare la prestazione di lavoro notturno al genitore che sia unico affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni. La ratio della previsione consiste nella tutela del minore di dodici anni alla presenza e alla cura nelle ore notturne, del genitore convivente con il minore stesso, il quale, per il tempo antecedente alla riforma dell’art.155 cod.civ. – in cui l’affidamento esclusivo costituiva la prassi prevalente – si identificava generalmente con il genitorio unico affidatario.
La Legge n.54/2006, di modifica dell’art.155 cod.civ., ha stabilito il diritto del figlio minore, anche in caso di separazione personale dei coniugi, di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi. A seguito della riforma, pertanto, il giudice che pronuncia la separazione dei coniugi valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori, e solo nel caso in cui l’affidamento condiviso sia contrario all’interesse del minore perviene all’affidamento esclusivo.
L’affidamento condiviso diviene pertanto, nell’ottica della riforma, prevalente, mentre quello esclusivo l’eccezione. Non viene meno, tuttavia, l’esigenza, tutelata dall’art. 53 comma 2 lett. B) sopraccitato, di assicurare al minore infradodicenne, la presenza nelle ore notturne dell’unico genitore con esso convivente.
Pertanto, avuto riguardo alla ratio dell’istituto, si ritiene che, anche nel caso di affidamento condiviso, qualora – avuto riguardo a quanto stabilito nel provvedimento del giudice nel quale sono previsti espressamente, tra l’altro, i tempi e le modalità della presenza dei figli presso i genitori – un solo genitore conviva con il minore, lo stesso rimarrà titolare del diritto all’esenzione dal lavoro notturno fino al compimento dei dodici anni di età del bambino.

20/11/2007                      IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

Download: Risposta ad interpello

 

 

 

 

 
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