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FIT-CISL UILTTRASPORTI UGL TRASPORTI ANPAV
RACCOMANDANTA A.R. — ANTICIPATA VIA FAX
Roma, 12 ottobre 2009.
A: ALITALIA Compagnia Aerea Italiana S.p.A.
A: AIR ONE S.p.A.
A: EUROPEAN AVIA SERVICE S.p.A.
In relazione alla Vostra comunicazione del 06/10/09 recante in oggetto: `Art 47 della Legge n. 428/1990 —Trasferimento rami di Azienda: Operazione di Fusione per incorporazione di European A via Service S.p.A. (di seguito EAS) in Air One S.p.A. — Operazione di Scissione parziale di Air One S.p.A in Alitalia — Compagnia Aerea Italiana S.p.A. , le scriventi OO.SS. ritengono improponibili le operazioni di natura societaria ed industriale da Voi prospettateci, in quanto non rispondenti ai requisiti di applicabilità delle disposizioni di Legge da Voi indicate in oggetto.
In particolare:
– La Fusione per incorporazione di EAS S.p.A. in Air One S.p.A. non può escludere singoli settori di attività, così come da Voi comunicatoci per quanto attiene al "servizio pulizie di bordo", non essendo legittimo in sede di fusione lo scorporo di una linea di produzione.
– Il trasferimento delle attività relative all’esercizio degli aeromobili A320 e A330 Air One non si configura come cessione di ramo di azienda, ma come un semplice passaggio di singoli assets. Le attività di volo di un tipo di aeromobile non costituiscono infatti un ramo di azienda, come emerso in sede giurisprudenziale in analoghi casi precedenti. Solo l’intera flotta Air One ed il relativo Personale suscettibile astrattamente, e salvo verifiche del caso, ad essere considerata "ramo di azienda".
Inoltre, le modifiche contrattuali da Voi richiamate nella comunicazione di cui sopra, risultano vietate dalla normativa vigente in materia di passaggio del dipendenti da un’azienda all’altra, che permette la sostituzione dei contratti solo se del medesimo livello. Questo si applica sia al Contratto EAS che a1 Contratto del PNT Air One.
In ogni caso I’ attribuzione ai Comandanti di AirOne di una qualifica convenzionale di dirigente, così come la relativa disciplina collettiva, non può essere estesa in assenza di una espressa volontà dei singoli interessati, e comunque non può configurarsi in mancanza dei requisiti previsti dalla legislazione applicabile.
Pertanto, nel ribadire la non liceità delle operazioni oggetto della Vostra comunicazione, Vi confermiamo la nostra disponibilità al confronto sul tema delle armonizzazioni delle discipline contrattuali, nel pieno rispetto delle tutele sociali dei dipendenti di tutte le Aziende del Gruppo.
Distinti saluti.
FIT/CISL (C. Genovesi)
UILTRASPORTI (M. Veneziani)
UGL TRASPORTI (F. Alfonsi)
ANPAV (Muccioli )